Il 2017 è l’anno di alcune importanti modifiche sull’utilizzo e l’installazione a bordo dei seggiolini. Alcune novità sono già scattate a partire dal 1° gennaio, altre lo saranno da questa estate.
A livello generale resta in vigore l’obbligo di avere un dispositivo per tutti i bambini fino a 150 cm di altezza, a prescindere dal peso. Nel particolare, dall’inizio di quest’anno sono diventati fuorilegge i seggiolini per le stature sotto i 125 cm che non hanno uno schienale – ovvero alzatine, booster o rialzi – che prima erano consentiti per passeggeri dai 15 ai 36 kg di peso. Da luglio la mancanza di uno schienale sarà vietata fino a 150 cm di altezza e – nel caso di necessità – conviene ovviamente già acquistarli perché ampiamente disponibili in commercio. La discriminante, dunque, diventa l’altezza e non più il peso, considerato giustamente che bisogna evitare che le cinture vadano a gravare sul collo.
Tra le altre novità, i seggiolini per bambini tra 100 e 150 cm non sono più soggetti a obbligo di ancoraggio Isofix o I-Sizea e si potrà utilizzare anche qualsiasi altro sistema di fissaggio. I vecchi seggiolini già fissati potranno essere ancora utilizzati (ma non più venduti), fino a un successivo ed ulteriore adeguamento restrittivo delle norme.
A questo link (http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-172-uso-delle-cinture-di-sicurezza-e-sistemi-di-ritenuta.html) dell’ACI, l’articolo 172 – Titolo V del Nuovo Codice della Strada che riporta la normativa vigente.
In caso di infrazione – cioè quella di non far accomodare un bambino entro il metro e mezzo di altezza su un seggiolino – il conducente dell’auto rischia multe da 80 a 323 euro e, nel caso di stessa inosservanza contestata per due volte nel corso di 24 mesi, la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
Ma, al di là di quest’ultimo aspetto, è la sicurezza dei nostri figli che deve essere sempre garantita e in primo piano. Buon viaggio!