Auto parcheggiate in doppia fila, auto davanti ai passi carrabili, sui marciapiedi, di fronte a cancelli oppure su aree di sosta riservate magari a chi possiede il contrassegno disabili, in curva, accanto ai binari del tram e via dicendo. Noi italiani siamo – purtroppo – decisamente troppo “liberali” nel decidere dove fermarci, anche se non è possibile farlo secondo le norme del Codice della strada: in particolare parliamo dell’articolo 158 (qui invece l’articolo 142 dall’autovelox al tutor e qui l’articolo 42 sulla regolamentazione semaforica).
“Sono stato fermo solo 2 minuti”, è la tipica risposta che si ascolta quando si resta incastrati nel proprio garage o fermi in mezzo alla strada prima di entrarvi, perché la persona di turno con una concezione del tempo davvero fuori registro ha lasciato il suo automezzo dove non avrebbe dovuto.
Pur sapendo che si tratta più di buona educazione che di scarsa conoscenza delle leggi, ripassiamo oggi l’articolo 158 del Codice della strada, comprese le varie sanzioni, forse il deterrente principale a questo errato comportamento.

L’UNICO PARCHEGGIO IN DOPPIA FILA
Domanda: “si può parcheggiare in doppia fila?” La risposta è sì… ma solo se stiamo parlando di due moto o scooter che l’una accanto all’altro non oltrepassano la segnaletica orizzontale. Quindi per tutti gli automobilisti la risposta è “purtroppo” e inesorabilmente “no”!

I PRINCIPALI “NO”
Vista la crescente diffusione dei veicoli elettrici, iniziamo dal comma 1h-bis che vieta il posteggio “negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica”. Il divieto vale ovviamente “in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia”, “nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi…”, “sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità”, “in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione”.
Ancora, non dobbiamo mai parcheggiare né sostare “sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime”, “sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione”, ovviamente “allo sbocco dei passi carrabili”… “negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus”, “sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite”, ancora – molto importante – “negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli” e “davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi”. Non ultimo, “limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione”.

LE SANZIONI
Ecco, infine, i “deterrenti”, ovvero le punizioni nel caso non rispettassimo l’articolo 158 del Codice della strada. A seconda dei commi le sanzioni vanno da un minimo di 24 ai 335 euro. Senza calcolare che ad esempio nel caso di interruzione di pubblico servizio (a Milano mediamente ce ne sono 10 al giorno) le richieste di risarcimento per lavori straordinari arrivano a migliaia di euro.

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